Circolare n.156 relativa alla Nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute.
Nota congiunta M.I e Ministero della Salute
Melegnano, 8 GENNAIO 2022
C.I. N.156
Al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli studenti
Al DSGA
OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Con la circolare congiunta del Ministero Istruzione e Ministero della Salute, vengono fornite le prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.
Di seguito sono riassunte le prescrizioni di cui al decreto-legge per la scuola Secondaria di II Grado.
- In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
- In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO*).
- In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO*).
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO*)
Ulteriori precisazioni
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:
- il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
(Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
* Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) da circolare 60136 del 30.12.2021
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Si rimane ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco De Giorgi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
156_Trasmissione_Nota_Ministero_Istruzione_e_Ministero_Salute.pdf.pades