Divieto di fumo
Trasmissione atti per il rispetto del divieto di fumo
Melegnano, 30/09/2016
C.I. n. 32
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
Oggetto: decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 – divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche
Si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all’
Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:
- All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
- E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e’ soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, e come deliberato nel regolamento approvato dal Consiglio di istituto del giorno 28 ottobre 2015, Il Dirigente scolastico dispone che è fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:
- di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’Istituto ;
- di utilizzare sigarette elettroniche
I docenti daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al Dirigente o in Vicepresidenza, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni anche mediante l’identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.
Si rammenta agli studenti che:
- durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;
- durante l’intervallo e in qualsiasi ora di lezione è tassativamente vietato allontanarsi dall’Istituto ed uscire dallo stesso.
- La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza e sul divieto antifumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento interno
Allegato: regolamento divieto di fumo approvato dal Consiglio di Istituto del 28.10.2015
Circolare trasmessa tramite registro elettronico e pubblicata sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Marco De Giorgi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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