Ultima modifica: 30 Settembre 2016

Divieto di fumo

Trasmissione atti per il rispetto del divieto di fumo

Melegnano, 30/09/2016

C.I. n. 32

 

Ai docenti

Al personale ATA

Agli studenti

Alle famiglie

 

Oggetto: decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 – divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche

 

Si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all’

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:

 

  1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
  2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
  3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e’ soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, e come deliberato nel  regolamento approvato dal Consiglio di istituto del giorno 28 ottobre 2015,  Il Dirigente scolastico dispone che   è fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

 

  •  di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’Istituto ;
  •  di utilizzare sigarette elettroniche

 

 

I docenti  daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al Dirigente o in Vicepresidenza,  con la massima tempestività eventuali  episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni anche mediante l’identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.

 

Si rammenta agli studenti che:

 

  • durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;

 

  • durante l’intervallo e in qualsiasi ora di lezione è tassativamente vietato allontanarsi dall’Istituto ed uscire dallo stesso.

 

 

  • La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza e sul divieto antifumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento interno

 

 

 

Allegato: regolamento divieto di fumo approvato dal Consiglio di Istituto del 28.10.2015

 

 

Circolare trasmessa tramite registro elettronico e pubblicata sul sito web.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Marco De Giorgi

firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

 

32-divieto-di-fumo

regolamento-antifumo-2015benini

 




Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi