Ultima modifica: 27 Novembre 2021

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Decreto legge n172 del 26 novembre 2021

Melegnano, 27 novembre 2021

Prot. n. 125

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si invia in allegato il Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo  vaccinale primario come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Chiedo a tutto il personale di prendere gentilmente visione del decreto allegato e delle importanti novità in esso contenute per il personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico

   Prof. Marco De Giorgi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

125 Obbligo_vaccinale_personale_scolastico

DL_Covid_26_11_2021_n_172_GU_N282_26_11_2021 (1)

 

 

 




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