Ultima modifica: 24 Luglio 2023

CODICE DI COMPORTAMENTO MIUR – INTEGRAZIONI al DPR 62, 16.4.2013,

CODICE DI COMPORTAMENTO MIUR – INTEGRAZIONI

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 11-bis (Utilizzo delle  tecnologie  informatiche).  -  1.
L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura,  ha
facolta' di svolgere  gli  accertamenti  necessari  e  adottare  ogni
misura atta a garantire la sicurezza  e  la  protezione  dei  sistemi
informatici,  delle  informazioni  e  dei  dati.  Le   modalita'   di
svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee  guida
adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il  Garante  per
la protezione dei dati personali.  In  caso  di  uso  di  dispositivi
elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma  3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      2. L'utilizzo di account istituzionali e' consentito per i soli
fini connessi all'attivita' lavorativa o ad essa riconducibili e  non
puo' in alcun  modo  compromettere  la  sicurezza  o  la  reputazione
dell'amministrazione. L'utilizzo di  caselle  di  posta  elettroniche
personali e' di norma evitato per attivita' o comunicazioni afferenti
il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a  circostanze  in
cui  il  dipendente,  per  qualsiasi  ragione,  non  possa   accedere
all'account istituzionale.
      3. Il dipendente e' responsabile  del  contenuto  dei  messaggi
inviati. I dipendenti si  uniformano  alle  modalita'  di  firma  dei
messaggi   di   posta    elettronica    di    servizio    individuate
dall'amministrazione di appartenenza.  Ciascun  messaggio  in  uscita
deve consentire l'identificazione  del  dipendente  mittente  e  deve
indicare  un  recapito  istituzionale  al  quale   il   medesimo   e'
reperibile.
      4. Al  dipendente  e'  consentito  l'utilizzo  degli  strumenti
informatici forniti dall'amministrazione  per  poter  assolvere  alle
incombenze  personali  senza  doversi  allontanare  dalla   sede   di
servizio, purche' l'attivita' sia  contenuta  in  tempi  ristretti  e
senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
      5.  E'  vietato  l'invio  di  messaggi  di  posta  elettronica,
all'interno   o   all'esterno   dell'amministrazione,    che    siano
oltraggiosi, discriminatori o che possano essere  in  qualunque  modo
fonte di responsabilita' dell'amministrazione.
      Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione  e  dei  social
media). - 1. Nell'utilizzo dei propri account  di  social  media,  il
dipendente utilizza ogni cautela affinche' le proprie  opinioni  o  i
propri giudizi su eventi, cose o persone, non  siano  in  alcun  modo
attribuibili   direttamente   alla   pubblica   amministrazione    di
appartenenza.
      2. In ogni  caso  il  dipendente  e'  tenuto  ad  astenersi  da
qualsiasi intervento o commento che possa nuocere  al  prestigio,  al
decoro o all'immagine dell'amministrazione di  appartenenza  o  della
pubblica amministrazione in generale.
      3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le
comunicazioni, afferenti direttamente o  indirettamente  il  servizio
non  si  svolgono,  di  norma,  attraverso  conversazioni   pubbliche
mediante l'utilizzo di piattaforme  digitali  o  social  media.  Sono
escluse da tale limitazione le attivita' o le  comunicazioni  per  le
quali l'utilizzo  dei  social  media  risponde  ad  una  esigenza  di
carattere istituzionale.
      4.  Nei  codici  di   cui   all'articolo   1,   comma   2,   le
amministrazioni si possono dotare di una "social  media  policy"  per
ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare  alle
proprie specificita' le disposizioni di cui al presente articolo.  In
particolare, la "social media policy" deve  individuare,  graduandole
in base al livello gerarchico e di responsabilita' del dipendente, le
condotte   che   possono    danneggiare    la    reputazione    delle
amministrazioni.
      5. Fermi restando i casi di divieto  previsti  dalla  legge,  i
dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al
loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in  difformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  33,  e
alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  documenti,  anche  istruttori,  e
informazioni di cui essi abbiano la disponibilita'.»;
    b) all'articolo 12:
      1) al comma  1,  dopo  le  parole  «opera  nella  maniera  piu'
completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni
caso,  orientando  il  proprio   comportamento   alla   soddisfazione
dell'utente.»;
      2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
che  possano  nuocere  al  prestigio,  al   decoro   o   all'immagine
dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione
in generale.»;
    c) all'articolo 13:
      1) al comma 4,  dopo  le  parole  «e  adotta  un  comportamento
esemplare» sono inserite le seguenti: «, in  termini  di  integrita',
imparzialita', buona fede  e  correttezza,  parita'  di  trattamento,
equita', inclusione e ragionevolezza»;
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
        «4-bis. Il  dirigente  cura  la  crescita  professionale  dei
collaboratori, favorendo le occasioni  di  formazione  e  promuovendo
opportunita' di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui  e'
responsabile.»;
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
        «5.  Il  dirigente  cura,  compatibilmente  con  le   risorse
disponibili, il benessere organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'
preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali  e  rispettosi
tra i collaboratori, nonche' di relazioni, interne  ed  esterne  alla
struttura, basate su una leale  collaborazione  e  su  una  reciproca
fiducia e  assume  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle
informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione  delle  differenze
di genere, di eta' e di condizioni personali.»;
      4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «,
misurando  il  raggiungimento  dei  risultati  ed  il   comportamento
organizzativo»;
    d) all'articolo 15, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
      «5-bis. Le attivita' di cui al comma 5  includono  anche  cicli
formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico,  da
svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni
caso di  passaggio  a  ruoli  o  a  funzioni  superiori,  nonche'  di
trasferimento  del  personale,  le  cui  durata  e  intensita'   sono
proporzionate al grado di responsabilita'.»;
    e) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   decreto   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».




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